Il quesito del referendum costituzionale del 2016 e il rinvio della Corte sull’Italicum
IL QUESITO DEL REFERENDUM. «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento del costo di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?». Rinviando al titolo della legge di riforma (voluto in previsione della prova referendaria?), obiettivamente il quesito semplifica selezionandoli i molteplici aspetti della riforma; riporta poi pure intenzioni invece di modifiche concrete al testo costituzionale (il contenimento del costo di funzionamento delle istituzioni!): anche a noi appare un quesito che manipola la sostanza della riforma e costruirebbe le basi del Referendum sulla credulità pubblica.
Come dovrebbe essere formulato il quesito da sottoporre a un Referendum costituzionale? Cosa dice la legge?
Da precisare che l’art. 138 Cost. distingue sotto un profilo sostanziale tra “leggi di revisione della Costituzione” e le “altre leggi costituzionali” (le prime intervengono direttamente modificandolo sul testo costituzionale; le altre si collocano all’esterno del testo per lo più integrandolo).
Ebbene, l’art. 16 della Legge 25 maggio 1970, n. 352 (“Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”) prevede che “Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: “Approvate il testo della legge di revisione dell’articolo … (o degli articoli …………………… ) della Costituzione, concernente ………………………… (o concernenti …… ………………), approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ……… del ……………?”; ovvero: “Approvate il testo della legge costituzionale ………………… concernente …………………… approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero …… del ……………?” (grassetti e corsivi nostri).
Insomma, per una legge di revisione bisogna fare riferimento agli articoli modificati e al loro contenuti, per le altre leggi costituzionali al titolo della legge.
Nel Referendum di dicembre l’Istituto De Gasperi non è fautore né del Si né del No, svolgendo un lavoro di divulgazione e formativo. Insomma non partecipiamo ai conflitti della politica. Tuttavia, mentre ci viene chiesto di esprimere, su materie così eterogenee, un unico si o un unico no, ci viene proposto un quesito che sollecita una risposta a dir poco retorica: alle istituzioni chiederemmo maggiore rispetto per i cittadini quando vengono coinvolti nelle scelte.
LA CORTE COSTITUZIONALE, L’ITALICUM E IL REFERENDUM. Avevamo auspicato un vaglio tempestivo della nuova legge elettorale da parte della Corte Costituzionale, per rasserenare la stessa discussione sulla riforma della Costituzione e il Referendum. Invece no. Anzi. L’apposita seduta prevista per il 4 ottobre 2016 per trattare delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Messina e di Torino è stata rinviata, a data da destinarsi e senza motivazioni.
Contenuto proveniente dall’archivio del sito storico dell’Istituto De Gasperi.